PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
GOVERNO DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

Art. 1.
(Governo delle istituzioni scolastiche).

      1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
      2. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, i rappresentanti degli enti locali e, su deliberazione delle singole istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, secondo i princìpi della presente legge.
      3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme generali della presente legge. Le istituzioni scolastiche costituiscono, altresì, organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie ai sensi dell'articolo 9.
      4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici.
      5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili, coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano

 

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la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio.
      6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione, spettanti agli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.
      7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio di amministrazione. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Art. 2.
(Trasformazione delle istituzioni
scolastiche in fondazioni).

      1. Ogni istituzione scolastica può, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, costituirsi in fondazione, con la possibilità di avere partner che ne sostengano l'attività, che partecipino ai suoi organi di governo e che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e ad innalzare gli standard di competenza dei singoli studenti e di qualità complessiva dell'istituzione scolastica.
      2. I partner previsti dal comma 1 possono essere enti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit. Le istituzioni scolastiche che sono trasformate in fondazioni devono prevedere nel loro statuto

 

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l'obbligo di rendere conto alle amministrazioni pubbliche competenti delle scelte effettuate a livello organizzativo e didattico e svolgere una costante azione di informazione e di orientamento per genitori e studenti.
      3. Le istituzioni scolastiche trasformate in fondazioni definiscono gli obiettivi prioritari di intervento, prevedono le necessarie risorse economiche e individuano, mediante appositi regolamenti interni, le funzioni e gli strumenti di indirizzo, di coordinamento e di trasparenza dell'azione didattica e finanziaria.

Art. 3.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

      1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

          a) il dirigente scolastico;

          b) il consiglio di amministrazione di cui agli articoli 5 e 6;

          c) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7;

          d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all'articolo 8;

          e) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 10.

Art. 4.
(Dirigente scolastico).

      1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

Art. 5.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel

 

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rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale dell'attività di istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:

          a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;

          b) approva il piano dell'offerta formativa;

          c) approva il programma annuale delle attività;

          d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;

          e) nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 10, entro due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione.

      2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può modificare il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
      4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale dell'amministrazione competente, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

 

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Art. 6.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a undici, ivi compreso il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti. Ne fanno parte, altresì, rappresentanti dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola ed esperti esterni scelti in ambito educativo, tecnico o gestionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
      2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
      3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
      4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni di segretario, anche il direttore dei servizi generali e amministrativi, che non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il programma annuale delle attività. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio di amministrazione.

Art. 7.
(Collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, all'elaborazione del piano dell'offerta

 

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formativa in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5.
      2. Il collegio dei docenti è articolato in dipartimenti disciplinari, presieduti da un docente coordinatore, ovvero in ulteriori forme organizzative, definite dal collegio stesso. Le modalità organizzative del collegio dei docenti sono recepite dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
      3. Il collegio dei docenti si riunisce in seduta obbligatoria all'inizio dell'anno scolastico per approvare la propria organizzazione interna e l'elaborazione del piano dell'offerta formativa.

Art. 8.
(Organi di valutazione collegiale
degli alunni).

      1. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi relativi ai singoli percorsi di studio, secondo modalità indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 9.
(Partecipazione e diritti degli studenti
e delle famiglie).

      1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, il regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo

 

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2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 10.
(Nuclei di valutazione
del funzionamento dell'istituto).

      1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con i servizi di valutazione di competenza regionale, con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da docenti esperti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della presente legge e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che ne prevede anche il compenso. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività.

Capo II
AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE

Art. 11.
(Decentralizzazione).

      1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e

 

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strumentali necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni e agli enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e di formazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento è disposto, se le relative funzioni non sono già state attribuite, con le modalità previste dai rispettivi statuti.
      2. All'atto del trasferimento disposto ai sensi del comma 1, ogni singola regione e provincia autonoma attribuisce le risorse finanziarie pubbliche disponibili alle istituzioni scolastiche accreditate, sulla base del criterio principale della «quota capitaria», individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti ad ogni istituzione scolastica, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche qualitative delle proposte formative, all'esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza.

Capo III
STATO GIURIDICO, MODALITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

Art. 12.
(Finalità).

      1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.
      2. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, la Repubblica promuove, riconosce e valorizza

 

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le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale.
      3. La funzione docente è rivolta prioritariamente a educare i giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza culturale, tecnica, scientifica e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.
      4. Sono assicurate ai docenti la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale, quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l'efficacia della prestazione professionale del servizio di istruzione e di formazione. In particolare, è assicurata ad ogni docente la libertà di scelta dei contenuti e delle metodologie didattici, nel rispetto degli obiettivi generali del processo formativo e del piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Art. 13.
(Percorsi di formazione iniziale dei docenti).

      1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché di riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
      2. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro

 

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dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

          a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalità di cui al comma 5, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;

          b) il profilo formativo e professionale del docente;

          c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

          d) i relativi ambiti disciplinari;

          e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi centoventi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

      3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 2, lettera c), disciplinano, altresì, le attività didattiche concernenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta

 

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anche mediante la frequenza di stage all'estero.
      4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
      5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformità a quanto previsto dal comma 2, lettera a), con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
      6. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione.
      7. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.

Art. 14.
(Albo regionale).

      1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 13, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame

 

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di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l'ufficio scolastico regionale, tenuto dagli organismi tecnici rappresentativi regionali di cui all'articolo 21, comma 3, e distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

Art. 15.
(Contratto di inserimento formativo
al lavoro).

      1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 13, svolgono un anno di applicazione, attraverso un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro. L'ufficio scolastico regionale competente, tenendo conto delle esigenze e delle richieste espresse dalle istituzioni scolastiche, provvede all'assegnazione dei docenti alle medesime istituzioni ai fini della stipulazione, da parte dei rispettivi dirigenti scolastici, del contratto di inserimento formativo al lavoro, cui si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
      2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, che prevede l'assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della funzione di tutor.
      3. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto a svolgere, oltre al normale orario di servizio, attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dall'università, sulla base delle indicazioni del tutor.
      4. Concluso l'anno di applicazione, il docente discute dinanzi alla commissione di valutazione di cui all'articolo 17, comma 4, una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte nel medesimo anno e adeguatamente documentate. La discussione si

 

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conclude con la formulazione di un giudizio e con l'attribuzione di un punteggio, tenuto anche conto degli elementi di valutazione forniti dal tutor. In caso di giudizio negativo della commissione l'anno di applicazione può essere ripetuto una sola volta.
      5. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti che svolgono l'anno di applicazione nelle istituzioni scolastiche si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.

Art. 16.
(Concorso d'istituto).

      1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dall'articolo 13, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, attestato dall'iscrizione nell'albo regionale di cui all'articolo 14, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 15, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.

Art. 17.
(Articolazione della professione docente).

      1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
      2. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione

 

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scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
      3. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 1 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, la contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 1.
      4. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:

          a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;

          b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;

          c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;

          d) i titoli professionali acquisiti in servizio.

      5. La valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo comma, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel portfolio personale del docente.

 

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      6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, è composta da tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo di cui all'articolo 20. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
      7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
      8. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.
      9. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche, cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche.
      10. In attuazione dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro della pubblica istruzione provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste al comma 7 del presente articolo, le procedure di valutazione e i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni del regolamento adottato ai sensi del presente comma relative
 

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alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 18.
(Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche).

      1. È istituita la vicedirigenza delle istituzioni scolastiche.
      2. Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta con il dirigente dell'istituzione scolastica, secondo le indicazioni di quest'ultimo, ed è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. In caso di assenza o di impedimento del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi. Il vicedirigente è sovraordinato gerarchicamente ai docenti per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
      3. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante procedure concorsuali per titoli ed esami, indette con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a livello regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti esperti in possesso di laurea e al cui esito sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche.
      4. Il vicedirigente può essere esonerato dal servizio scolastico.

Art. 19.
(Associazionismo professionale).

      1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.

 

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      2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente in materia sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e valorizzate nelle loro funzioni propositive.

Art. 20.
(Organismi tecnici rappresentativi).

      1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e di formazione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo nazionale e in organismi regionali.
      2. Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria e sono composti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza elettiva dei docenti interessati. Una parte minoritaria dei loro componenti è designata dalle associazioni professionali di cui all'articolo 19, comma 2, e dalle università.

Art. 21.
(Funzioni degli organismi tecnici
rappresentativi).

      1. L'organismo tecnico rappresentativo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 1:

          a) provvede alla raccolta dei dati contenuti negli albi regionali di cui all'articolo 14;

          b) formula proposte sui criteri da seguire per la formazione iniziale, per l'abilitazione nonché per l'individuazione degli standard professionali dei docenti;

          c) redige e aggiorna il codice deontologico;

 

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          d) esercita potestà disciplinari sugli iscritti negli albi regionali di cui alla lettera a).

      2. L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché alle tecniche e alle procedure di reclutamento dei docenti.
      3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta degli albi regionali di cui all'articolo 14 e alla formulazione di pareri e di proposte in materie attribuite all'organismo tecnico rappresentativo nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.
      4. Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione e la formazione professionale.

Art. 22.
(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area).

      1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.
      2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area, composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell'area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo

 

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43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998. Conseguentemente è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell'istituzione scolastica.